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Premessa

Il tema della libertà religiosa in Italia è stato sempre controverso. In una nazione, in cui la chiesa cattolica la fa da padrona, il percorso della piena libertà religiosa per gli altri culti non cattolici è stato sempre accidentato e pieno di ostacoli ed insidie.

Ancor oggi, a distanza di novant’anni dall’emanazione delle leggi dei cosiddetti culti ammessi di epoca fascista, legge n. 1159 del 24 giugno 1929 e successivo regolamento attuativo di cui al R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 e a distanza di oltre settant’anni dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, la libertà religiosa scritta dai padri costituenti negli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione non ha ancora avuto degna attuazione.

Naturalmente per comprendere le vicissitudini che hanno portato all’approvazione delle leggi sui “culti ammessi” del 1929-1930 è necessario fare un quadro storico del periodo precedente al periodo fascista.

Inizi della libertà religiosa in Italia: da “perseguitati” a “tollerati”

Si suole indicare il 17 febbraio 1848 come la data d’inizio della libertà religiosa in Italia, quando nel Regno di Sardegna vennero emanate le lettere Patenti del re Carlo Alberto, con le quali venivano riconosciuti ai Valdesi i diritti civili, cui fece seguito l’emanazione dello Statuto albertino (la nuova Costituzione del regno sabaudo) entrata in vigore il 4 marzo 1848, che sarà poi la legge fondamentale del Regno d’Italia fino al 1948. L’articolo 1 di tale Statuto proclama la religione cattolica apostolica e romana “sola religione dello Stato”, attribuendo agli altri culti la qualifica di “tollerati conformemente alle leggi”. Come risaputo, in precedenza i non cattolici erano “perseguitati”.

Questi primissimi germogli di libertà religiosa troveranno naturalmente un terreno assai ostile per crescere, in quanto veniva lasciata, per gli altri culti non cattolici, in particolare per i protestati e/o evangelici, la discrezionalità delle autorità religiose (cattoliche) e civili ad essere “tollerati” sul principio della conformità di praticare la stessa libertà religiosa, alle altre “leggi” vigenti, facendo ricorso all’ordine pubblico. Pertanto, pur di limitare e impedire lo sviluppo della testimonianza evangelica, si sollevavano le folli contro i “protestanti” e si veniva facilmente denunciati per aver attaccato ed offeso la “religione di Stato”.

Tanti episodi di intolleranza religiosa troviamo nel corso della storia, soprattutto nel periodo 1848-1871 caratterizzati da una forma di reazione clericale cattolica premeditata su vasta scala, messa in atto contro i “protestanti”, così venivano etichettati all’epoca i credenti di fede evangelica.

Ricordo fra tutti l’episodio raccapricciante accaduto nel giorno della festività cattolica di S. Giuseppe, il 19 marzo 1866 a Barletta, dove viveva e testimoniava la sua fede in Cristo l’evangelista Gaetano Giannini. Nella sollevazione popolare contro i “protestanti” e gli scontri che seguirono, ci fu la morte di sei credenti. Una tragedia che segnò profondamente tale periodo storico, in cui muovere i primi passi di libertà religiosa era ancora un sogno. Il racconto di tale episodio è riportato in modo accurato e con dovizia di dettagli e documentazione storica, nel libro “Tra risveglio e millenio – storia delle chiese cristiane dei Fratelli 1836-1886” di Domenico Maselli.

Nei mesi successivi alla sanguinosa persecuzione del mese di marzo, seguì la chiusura da parte delle autorità della chiesa di Barletta a scopo cautelativo e riaperta solo al principio di settembre per essere di nuovo chiusa ai primi di ottobre con il pretesto di una ulteriore possibile reazione del clero. Fu così che due autorevoli credenti dell’epoca inviarono richieste di intervento all’allora presidente del Consiglio Ricasoli. La prima lettera era dell’8 ottobre 1866, firmata da Alex De Saint George, che è stato tra i fondatori del Comitato di Ginevra nel 1848 ed uno dei più provati amici dell’Opera Evangelica in Italia. L’altra lettera del 15 ottobre 1866 del Conte Piero Guicciardini, a noi più conosciuto, che chiese udienza al Primo Ministro per evitare che venisse attuato l’ordine di sfratto da Barletta dell’evangelista Gaetano Giannini e che venisse revocata la chiusura della piccola comunità.

Gli anni che seguirono gli episodi di Barletta non furono certamente i più facili per i credenti dell’epoca. Tanti altri episodi di intolleranza furono registrati in ogni luogo in Italia.

Questo stato increscioso di intolleranza religiosa sarà dirompente fino al 1889, anno in cui entrò in vigore il Codice Zanardelli. Già dei piccoli segnali di miglioramento in tema di libertà religiosa ci furono con l’approvazione da parte della Camera dei deputati della legge delle guarantigie del 1871, secondo cui “la discussione in materia religiosa è pienamente libera”. Anche se tale norma era riferita alla religione cattolica, la stessa venne interpretata in modo da ricomprendervi tutti i culti. Quest’apertura poi migliorerà con il Codice Zanardelli, che sul piano della libertà religiosa diede un ampio riconoscimento, considerando libera “ogni forma di propaganda religiosa”, e “non necessitante autorizzazione ogni cerimonia che non si svolga in luogo pubblico”.

Questi timidi passi in avanti in tema di libertà religiosa si consolidarono soprattutto negli anni 1900-1922, tra l’assassinio di Umberto I e l’ascesa del fascismo, anni che, per la presenza evangelica in Italia, furono di relativa tranquillità. Il periodo giolittiano, infatti, e poi l’epoca bellica e postbellica, legati alla prima guerra mondiale, furono contrassegnati dall’assoluto svuotamento dell’articolo 1 dello Statuto Albertino, dovuto proprio agli effetti del codice Zanardelli che parificava cattolici e acattolici di fronte alla legge.

L’avvento del fascismo: le leggi sui culti ammessi del 1929-30

Ogni volta che si restringono gli spazi democratici, diminuiscono anche gli spazi di libertà religiosa. Tale realtà si concretizzò con l’avvento del fascismo e la marcia su Roma guidata da Mussolini a cui il Re Vittorio Emanuele III affidò l’incarico di formare un nuovo governo. Da subito si ebbero i primi segnali di intolleranza religiosa per le minoranze dei culti acattolici presenti in Italia.

Come riporta lo storico Domenico Maselli nel secondo volume sulla storia delle Assemblee dal titolo “Libertà della Parola – storia delle chiese cristiane dei Fratelli 1886-1946” a pag. 93 e ss.:

“È da rilevare che i «fratelli» si erano resi presto conto, almeno nei loro esponenti più significativi, che l’ascesa del fascismo avrebbe significato fatalmente l’inizio di difficoltà nuove”.

Questo presentimento infatti si concretizzò in pieno, con l’acuirsi degli episodi di intolleranza religiosa già a partire dal 1924. Riporta il Maselli a pag. 95:

“Il 13 dicembre 1924 a Marano, presso Napoli, il vecchio colportore Filippo Montrone di ottantaquattro anni fu aggredito selvaggiamente da quattro giovani, che vennero definiti da Alfredo Prencipe su IL CRISTIANO «evidentemente incaricati», e lasciato mezzo svenuto in terra dopo aver ricevuto pugni e calci, con il naso rotto grondante sangue e con lividure e scorticature in diverse parti del corpo. L’atteggiamento dei giovani aggressori doveva essere stato così deciso da scoraggiare qualsiasi intervento anche da parte di una popolazione così portata all’umanitarismo come quella napoletana… Prencipe, responsabile della comunità, citò il fatto come uno dei tanti episodi di una persecuzione in corso”.

E così a seguire fu un crescendo di azioni di intolleranza riportate dal Maselli che coinvolsero varie Assemblee, dal nord al sud Italia.

Con il consolidamento al potere del fascismo, l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del periodo liberale trovò un punto d’arresto con una serie di provvedimenti volti a tornare indietro nel tempo, fino allo Statuto del 1848, ed alla disuguaglianza dei culti: in effetti, il fascismo attraversò a ritroso in meno di un ventennio (1929-1945) l’itinerario che il regime liberale aveva percorso in più di ottant’anni (dal 1848 al 1929), facendo rifiorire un nuovo “confessionismo” dello Statuto Albertino che si rivelerà nel tempo ben più dannoso per la libertà religiosa e che porterà il nuovo regime ad una politica di “riconfessionalizzazione” dello Stato in senso cattolico che culminò con la stipula dei Patti lateranensi.

Il primo articolo del trattato “riafferma” il valore della norma statutaria sulla religione dello Stato. Difatti, l’art. 1 del Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929, riproponeva la distinzione tra la religione cattolica, denominata esplicitamente “religione di Stato” e gli altri culti, riaffermando nella sua pienezza il confessionalismo di Stato. Parallelamente vedevano la luce le cosiddette leggi sui “culti ammessi”.

Infatti, nel medesimo anno vennero regolati i rapporti con le altre confessioni religiose attraverso l’emanazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, che trasformava di fatto l’esercizio dei culti acattolici da “tollerati”, come fino a quel momento erano etichettati con le aperture dello Statuto Albertino del 1848, ad “ammessi”. Cambiava il termine, ma non la sostanza. Gli evangelici legati alla testimonianza delle Assemblee erano prima “tollerati”, poi “ammessi”.

Oggi, nel 2019, nonostante l’entrata in vigore nel 1948 della legge fondamentale dello Stato Italiano, la Costituzione, la testimonianza delle Assemblee in Italia è ancora ritenuta un “culto ammesso”. Questo perché la legge del 1929, il cui primo articolo è sempre vigente, diremmo è una “norma attiva”, non è stato abrogato e riporta:

Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buono costume. L’esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.”

Inizialmente tali norme furono ben accolte nel suo complesso dalle confessioni di minoranza; tuttavia, anche se formalmente la legge poteva apparire addirittura liberale, nella sostanza si tradusse in una serie di restrizioni alla libertà religiosa e con essa prese avvio un periodo di sempre crescente ostilità verso le minoranze religiose, soprattutto in virtù del modo in cui fu ad essa data esecuzione a mezzo del relativo regolamento di attuazione, che veniva a prevedere, ancor più della legge stessa, un sistema idoneo per garantire il controllo politico con una estesa ingerenza sui culti diversi dal quello cattolico.

È probabile che questo fosse dovuto al timore che i membri dei culti diversi dal cattolico svolgessero propaganda antifascista, mascherandola come propaganda religiosa; in secondo luogo, i culti venivano ammessi a condizione di non professare “principi contrari all’ordine pubblico o al buon costume” e con il totale controllo da parte delle forze di polizia con le leggi di pubblica sicurezza.

Infatti, l’insidia era nell’art. 14 di tale legge del 24 giugno 1929, nella quale il governo si era riservato la facoltà di “rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici”.

Fu così che vennero emanate le norme del R.D. del 28 febbraio 1930, n. 289 che, in attuazione della legge sui culti ammessi, stabilivano varie limitazioni alla libertà religiosa, sottoponendo le confessioni acattoliche a un’imponente mole di controlli e autorizzazioni per l’attività degli enti. Particolarmente restrittive risultavano le condizioni richieste per l’apertura di locali di culto, definiti “tempio od oratorio”, per la quale erano necessarie l’apposita richiesta di un ministro di culto, approvato e riconosciuto dallo Stato, e la prova che il luogo di culto fosse necessario “per soddisfare effettivi bisogni di importanti nuclei di fede”.

Altro giro di vite in materia di libertà religiosa fu il passaggio nel 1932 delle competenze in materia di culti dal Ministero della Giustizia al Ministero dell’Interno. Questo contribuì ad accentuare una mentalità e una prassi di carattere poliziesco nei confronti degli acattolici, anche sulla base del testo unico di pubblica sicurezza del 1931.

Infine, a tutto questo si aggiunse la pressione della chiesa cattolica sulle pubbliche autorità affinché limitassero la diffusione e il proselitismo dei culti protestanti. Questa pressione fu esercitata sia a livello locale da parte di preti, parroci e gruppi di fedeli, e sia ai massimi livelli, dal vertice delle gerarchie ecclesiastiche con l’invito dell’allora Segretario di Stato a sorvegliare e contenere la propaganda protestante “con i più solleciti ed efficaci rimedi” per difendere “il patrimonio più sacro del nostro popolo”. Tale richiesta fu accolta dal capo del Governo, Mussolini, il quale utilizzerà i culti acattolici e le limitazioni da imporre, come una piccola pedina di scambio nei confronti della chiesa cattolica.

Purtroppo, con il crescere graduale del regime fascista, le restrizioni si fecero sempre più pressanti. Nel maggio del 1934, con la circolare del sottosegretario al Ministero dell’Interno Guido Buffarini Guidi, si emanarono disposizioni restrittive riguardo alle riunioni religiose degli acattolici, poi applicate con estremo rigore dalle autorità di polizia, con le norme del testo unico di Pubblica Sicurezza.

La situazione per la libertà religiosa peggiorò ulteriormente nell’ultimo periodo del regime, negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale e durante la stessa guerra, con un crescendo della vigilanza e dei provvedimenti ostili, nei confronti degli evangelici. Infine, culminò con la persecuzione degli Ebrei, tramite l’emanazione delle leggi razziali del 1938, fondate essenzialmente sull’elemento della razza e che toccava anche la questione della libertà religiosa, essendo la discriminazione basata sulla discendenza razziale e immediatamente collegata a quella fondata sull’appartenenza religiosa. In secondo luogo perché con tale legislazione, il regime fascista, percorrendo a ritroso il cammino che i governi liberali avevano compiuto nell’ottantennio precedente, provocherà un enorme danno al principio di eguaglianza dei cittadini a prescindere dalla loro religione.

Entrata un vigore della Costituzione della Repubblica italiana

I membri dell’Assemblea Costituente, eletti a seguito delle elezioni del 2 giugno 1946, vennero chiamati a svolgere un nobile compito: la stesura della Carta Costituzionale. L’Italia è pronta a muovere i primi passi come Repubblica e i Costituenti sono i depositari dei sentimenti di pace, libertà e democrazia utili a tracciare il futuro del nostro Paese, desideroso di lasciarsi alle spalle macerie e ferite del duro conflitto e del periodo fascista. Il percorso costituente si concluse con l’entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio 1948.

Nel periodo compreso fra la fine della guerra e l’entrata in vigore della Costituzione, le condizioni delle minoranze evangeliche furono ben lungi dall’ottenere una completa libertà religiosa. Nell’iter di approvazione della Carta Costituzionale ci fu l’inserimento dei Patti Lateranensi nell’art. 7, fortemente voluto dai democristiani su sollecitazione della Santa Sede e votato anche dai comunisti di Togliatti, articolo che fu fortemente criticato dai “protestanti” che chiesero un’assoluta indipendenza di tutte le “Chiese” dallo Stato, e la libertà dei medesimi culti nell’ambito del diritto comune, secondo la loro tradizionale impostazione separatista.

Come contraltare all’art. 7, fu introdotto nella Costituzione l’art. 8 comma 3, per la regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica, senza che questa richiesta fosse mai stata proposta dai protestanti, che non mostrarono a riguardo particolare entusiasmo, ma che fu dettata e voluta dalle sinistre, accettato anche dalla parte cattolica, per bilanciare l’art. 7 con una “regolamentazione in largo senso concordataria” anche per i culti di minoranza.

Nonostante le ampie garanzie per la libertà religiosa previste nella Costituzione, fra tutti il dettato dell’art. 19 (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”), dobbiamo dire che fino alla seconda metà degli anni cinquanta, vi sono state limitazioni rilevanti alla libera esplicazione dei culti acattolici, in particolare per i “protestanti”, con un’applicazione della legislazione in materia sostanzialmente simile a quella del periodo fascista.

I governi del tempo, sotto la guida del partito cattolico, anche su sollecitazione delle gerarchie ecclesiastiche, attuarono una sorta di congelamento dei principi costituzionali, mentre un confessionismo di fatto, che non appare alla lettura della raccolta di leggi, permeò la società italiana. In particolare, il potere esecutivo continuò a porre restrizioni alle riunioni religiose e ad ogni culto acattolico, e sempre in base all’art. 18 del T.U. di Pubblica Sicurezza e, tutto questo, nonostante che la libertà di riunione fosse sancita dall’art. 17 della Costituzione (“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”).

In pratica venivano ancora difese con vigore la legge sui “culti ammessi”, con la sua tradizionale interpretazione e il testo unico fascista relativo alla Pubblica Sicurezza non era stato abrogato né sostituito con leggi nuove.

Primi segnali di libertà religiosa

Il punto di svolta per muovere i primi passi in favore della libertà religiosa fu l’entrata in funzione della Corte costituzionale nell’aprile del 1956. Già nella sua prima sentenza, la Consulta cancellò alcune norme del T.U. di P.S. (concernenti le affissioni di manifesti e la diffusione di stampati) che riguardavano indirettamente anche le confessioni di minoranza, ma soprattutto respinse la tesi che l’illegittimità riguardasse solo le leggi posteriori alla Costituzione. Con la sentenza n. 45 del 18 marzo 1957 fu sancita l’illegittimità dell’art. 25 dello stesso T.U. di P.S. sull’obbligo di preavviso per funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.

A cascata, ci furono una serie di altre sentenze della Consulta, la n. 27 del 1958 che dichiarò incostituzionale perché in contrasto con l’art. 17 della Costituzione, il citato art. 18 del T.U. di P.S. per la parte riguardante le riunioni private e quelle in luogo aperto al pubblico.

Con la sentenza n. 59 del 1958 furono giudicate illegittime le norme del R.D. 28 febbraio 1930 n. 189 che prevedevano da un lato la necessità di autorizzazione del Ministero dell’Interno per l’apertura di templi e oratori acattolici e, dall’altro, che lo svolgimento delle funzioni religiose nei templi avvenisse sempre alla presenza di un ministro di culto. Vengono così a cadere alcune disposizioni della legislazione fascista da cui erano derivate le più grandi ferite alla libertà religiosa.

In questa fitta rete di confusione e di errata applicazione delle norme di Pubblica Sicurezza in materia di libertà religiosa, ormai superate dall’entrata in vigore della Costituzione, riporto tre testimonianze che hanno riguardato alcuni servitori del Signore negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.

Il primo resoconto riguarda il fratello Michele Borgomastro verificatosi a Manfredonia nel 1953, riportato nell’articolo di Antonio Scorza e Antonio De Biasio dal titolo “Storia delle Assemblee nella Puglia”, pubblicato su IL CRISTIANO n. 4/1981, dedicato alla storia delle Assemblee nella Puglia, con particolare riferimento a Manfredonia, che ci fa comprendere questo delicato momento storico di transizione.
Ecco uno stralcio di questo particolare periodo storico in materia di applicazione delle norme Costituzionali in ambito di libertà religiosa.

“… Questo periodo per Manfredonia significò perquisizioni improvvise nelle case dei credenti, sovente mentre si tenevano riunioni. A questo seguiva immancabilmente la requisizione di tutta la letteratura cristiana con conseguente imprigionamento dei vari fratelli fra i quali Murgo Lorenzo, Amoruso Giuseppe, Dicembrino Francesco, Pompilio Michele, Di Tullo Gaetano, Angelillis Pasquale, Prota Michele e Altomare Filippo. L’accusa rivolta loro era di sovversione politica. Anche il fratello Ercolino Tobia venne arrestato perché trovato in possesso della letteratura della Torre di Guardia; in quest’arresto fu coinvolto anche il fratello Longo Saverio. La testimonianza subì un grave scossone soprattutto perché alcuni simpatizzanti ritornarono nel mondo. Il fratello Carmignani, allora presidente dell’Ente Morale, intervenne efficacemente presso il Governo italiano perché restituisse la libertà ai nostri fratelli imprigionati. La casa del fratello Murgo Lorenzo che ospitava l’Assemblea, nonostante gli attacchi del nemico di Dio, Satana, si rivelò ben presto insufficiente a contenere tutti i credenti. Va tenuto conto, inoltre, che le difficoltà provenivano anche dalla sua numerosa famiglia, ben 12 figli, e dai vani non molto capienti. Si pensò quindi alla costruzione di una Sala, per i cui fondi, già nel 1947, fu costituita una cooperativa di lavori di bonifica che procurò degli utili destinati all’acquisto del suolo e alle relative spese di costruzione. Il progetto fu realizzato e l’inaugurazione avvenne il 3 maggio 1953. Purtroppo, neanche dopo venti giorni dall’apertura della suddetta sala, la comunità si trovò di fronte ad un ennesimo problema di persecuzione. Il commissario di P.S., infatti, spinto dai capi religiosi, impose la chiusura del locale in quanto sprovvisto dell’autorizzazione del Ministero competente. Al centro della vicenda venne a trovarsi il fratello Michele Borgomastro intestatario del locale. Per contro il fratello non si lasciò intimidire dalle ingiunzioni del Commissario e pieno di fede e di risolutezza incitava i fratelli al regolare radunamento. Dopo circa cinque mesi la situazione si rese insopportabile per via dei reiterati interventi della Polizia, che richiese la definitiva chiusura. Si rese necessario a questo punto portare la questione davanti ad un magistrato. Per due anni la causa fu più volte rinviata col proponimento di scoraggiare e demolire la testimonianza del Signore in Manfredonia; ma nonostante tutto, le riunioni continuarono tornando a tenerle di casa in casa. Il procedimento penale a carico del fratello Borgomastro Michele venne celebrato il 24 febbraio 1955 e si concluse con la piena vittoria del Signore suggellata dalla dichiarazione del Giudice che dava lettura degli artt. 17 e 19 della Costituzione Italiana e 479 C.P.P. riflettente la libertà religiosa. La gioia dei credenti fu grande e bastò la parola del fratello Giulio Morozzi di Firenze, anch’egli presente, per organizzare una marcia lungo il Corso Manfredi fino alla Sala per rendere concreto il senso di gratitudine al Signore in una riunione di preghiera e d’adorazione. I risultati non furono quelli sperati dai nemici che miravano alla distruzione dell’Opera, ma una crescita sia numerica che qualitativa della testimonianza stessa”.

Il secondo resoconto riguarda i fratelli Stan Davie, Mario Benda e Carlo Spriano che nel “Diario di un viaggio missionario (Sardegna 1954)” riportato su IL CRISTIANO n. 8/2011 ed il cui obiettivo era un’evangelizzazione pionieristica in Sardegna, riportano il clima d’intolleranza che esisteva all’epoca verso gli evangelici, “i protestanti, con l’intervento di preti, polizia ecc., per impedire la testimonianza evangelica nelle strade e nelle piazze delle varie località della Sardegna. Rimando alla lettura di tale “diario”, molto bello ed avvincente, su come il Signore ha guidato e preservato questi pionieri degli anni ’50 del secolo scorso, in un periodo caratterizzato ancora dall’intolleranza religiosa.
Il terzo resoconto riguarda alcuni appunti che il fratello Michele Tancredi, ora con il Signore, ha riportato in un suo scritto che mi ha consegnato nel 2014, su quanto vissuto da lui nel Foggiano ed in particolare nei paesi di Carapelle, Ordona, Orta Nova, Ischitella ed in altre località negli anni 1965-1966. La sua testimonianza è molto interessante poiché riporta le sue vicissitudini ed i contrasti avuti con la Questura di Foggia e ricorda, ad esempio, che “da diversi anni specialmente durante i mesi estivi, mi occupo insieme con altri collaboratori, di un’opera di evangelizzazione tra i bambini e i giovani. Negli anni scorsi abbiamo sempre svolto la nostra attività nelle Sale di adunanza delle nostre comunità, ma quest’anno, per raggiungere un numero maggiore di bambini, abbiamo organizzato delle riunioni all’aperto in diverse località della provincia di Foggia. Tali riunioni hanno avuto luogo nelle seguenti località: Monte S. Angelo, Mattinata, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Cerignola e Stornara. Per ognuna di queste riunioni la Questura è stata regolarmente preavvisata. Recentemente abbiamo organizzato una serie di riunioni da tenersi nelle località di Carapelle, Ordona e Orta Nova ogni giorno della settimana che va dal 7 all’11 c.m. (settembre 1965). La Questura era stata preavvisata con una lettera indicante l’ora e il luogo dove avrebbero dovuto aver luogo le suddette riunioni, ma questa volta abbiamo ricevuto un’ordinanza della Questura che ci vieta di svolgere la nostra attività per i seguenti motivi. Il primo motivo è stato: perché le nostre manifestazioni «potrebbero offendere il sentimento religioso» di numerosi cittadini di culto cattolico che costituiscono la maggioranza della popolazione. Il secondo motivo: perché «potrebbero provocare intralcio alla circolazione con conseguente turbamento dell’ordine pubblico»”.

La Questura, nel provvedimento del 5 settembre 1965 dispose che si tenesse una sola manifestazione a Orta Nova l’8 settembre, e una manifestazione l’8 settembre a Ordona e Carapelle, vietando le riunioni programmate per le altre località.

 

Da questi tre resoconti, ecco tracciato uno spaccato storico degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso vissuto dalle Assemblee nella loro testimonianza di fede con l’applicazione ancora delle leggi del periodo fascista che, con l’entrata della Costituzione Italiana, continuavano ad essere applicate.

Purtroppo, la piena attuazione degli articoli sanciti dalla Costituzione in materia di libertà religiosa è ancora ferma oggi, a distanza di novant’anni dall’emanazione delle leggi sui “culti ammessi”, in quanto per molte confessioni religiose, tali norme sono ancora parzialmente vigenti.

Nuovo Concordato e Intese

Dopo questo periodo in cui iniziano a delinearsi e a prendere corpo l’esatta applicazione delle norme costituzionali in materia di libertà religiosa, con le varie sentenze che hanno iniziato a cancellare alcune norme del testo unico di Pubblica Sicurezza e del R.D. del 1930, entrambi emanati nel periodo fascista, ecco che inizia il cammino della revisione concordataria che culmina nella firma del nuovo Concordato a Villa Madama il 18 febbraio 1984, che risulta profondamente diverso, nello spirito e negli istituti, da quello lateranense. Si tratta di un accordo di libertà, che abbandona definitivamente ogni prospettiva confessionista.

L’appellativo di “religione di Stato” applicato alla chiesa cattolica, inserita prima nello Statuto Albertino del 1848 e poi nei Patti lateranensi del 1929, scompare, almeno formalmente, con la firma del nuovo Concordato, che sancisce anche il riconoscimento, sempre formale, della laicità dello Stato.

Nello stesso periodo, trova anche attuazione il terzo comma dell’art. 8 della Costituzione, con l’avvio della “stagione delle Intese”. Il lungo periodo trascorso prima della conclusione delle Intese, con il rifiuto da parte dello Stato di arrivare a tali accordi, aveva certamente avuto un “sapore di disapplicazione della Costituzione”, relegando le confessioni diverse dalla cattolica in un “coacervo anonimo di indistinti” (secondo una nota definizione del giurista valdese Giorgio Peyrot). Tre giorni dopo la firma del nuovo Concordato, venne firmata il 21 febbraio 1984 l’intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (valdesi e metodisti).

Ad oggi sono dodici le intese sottoscritte, che rappresentano solo il dieci per cento del totale degli aderenti alle altre confessioni diverse da quella cattolica.

Questo dato rappresenta un’evidente criticità nel sistema complessivo delle relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose. Difatti, l’altro novanta per cento dei culti acattolici non hanno sottoscritto l’Intesa, fra cui le cosiddette “Assemblee dei fratelli”, che non hanno mai voluto procedere alla sottoscrizione di un’“Intesa” poiché credono nel principio neotestamentario dell’autonomia delle chiese locali e riconoscono come loro unico statuto la Parola di Dio, in tutta la sua varietà e ricchezza d’insegnamenti. A questi due principi le “Assemblee dei fratelli” non vogliono rinunciare, preferendo alle ragioni di comodo o di convenienza, la fedeltà alle Scritture.

Per cui oggi il problema essenziale è che in Italia c’è una disparità di trattamento tra le confessioni che hanno sottoscritto l’Intesa e quelle che non l’hanno fatto e non vogliono farlo in relazione alla loro identità religiosa. E questo, in un paese democratico non è ammissibile poiché le dodici confessioni che hanno firmato l’Intesa, hanno visto, di fatto, l’abrogazione della legislazione sui “culti ammessi” degli anni 1929-1930, mentre per gli altri rimangono ancora applicabili le limitazioni di tali leggi.

Problemi attuali di libertà religiosa

Nonostante i principi di libertà religiosa siano teoricamente acquisiti, nonostante il fatto che la revisione del Concordato, nel 1984, abbia sancito la piena laicità dello Stato, nonostante le Intese firmate, purtroppo i problemi relativi alla libertà religiosa sono ancora aperti e si sono amplificati in seguito al fenomeno migratorio e ai problemi di interculturalità ad esso connessi.

Il percorso per la libertà religiosa in Italia certamente non è concluso. Sulla libertà religiosa le cose più chiare le hanno scritte i nostri padri costituenti. Poi sono venuti i vari politici che hanno solo intorbidito le acque.

Il primo disegno di legge del governo Andreotti in materia di libertà religiosa è del 13 settembre 1990. Sono passati ben ventinove anni ed i vari governi che si sono succeduti non hanno MAI trovato il tempo necessario per formulare un testo base che desse degna attuazione agli articoli 3, 8, 19, 20 della Costituzione.

Durante questo periodo vi fu anche un’audizione presso la Camera dei Deputati con fratelli delle nostre Assemblee (vedi IL CRISTIANO n. 5/1999 pagg. 234-237) che presentarono un documento concordato in un incontro assai rappresentativo di fratelli anziani, nel quale si confermava in sostanza che, sulla base dell’ecclesiologia neotestamentaria, le Assemblee non avevano nulla da chiedere allo Stato se non semplicemente di essere accettate per quello che sono.

Allo stato attuale con una società multietnica conseguenza dell’immigrazione, il pluralismo religioso è una realtà evidente di cui non si può non tener conto, dal momento che il panorama multi-religioso che si è venuto progressivamente accentuando in Italia.

Dai dati riportati nel censimento “Centro Studi e Ricerche IDOS (Immigrazione Dossier Statistici)” di Roma, si stima che al 31 dicembre 2011, l’appartenenza religiosa degli immigrati regolarmente presenti (circa 5 milioni di cittadini stranieri), è distribuita con le seguenti macro-aree confessionali:

  • 2,7 milioni circa, i cristiani (pari al 53,9%);
  • 1,65 milioni circa, i musulmani (pari al 32,9%);
  • 1,48 milioni circa, gli ortodossi (pari al 29,6%);
  • 960 mila circa, i cattolici (pari al 19,2%)
  • 220 mila circa, i protestanti (pari al 4,4%)
  • 40 mila circa, altri cristiani (pari allo 0,7%)
  • 7 mila circa, gli ebrei (pari allo 0,1%)
  • 300 mila circa, i fedeli di tradizioni religiose orientali (induisti, buddisti, taoisti, confuciani e altri) pari al 5,9%;
  • 260 mila circa, altri (atei, agnostici, religioni tradizionali) pari al 5,3%

Da questo quadro si evidenzia senz’altro la “globalizzazione religiosa” accentuata dall’immigrazione strutturale in Italia.

Una legge sulla libertà religiosa è stata presentata dal governo Prodi ed è stata discussa dalla Camera dei Deputati nella XIII e nella XIV legislatura.

Nella scorsa legislatura, la XVII, sono state presentante due proposte e disegni di legge.

La prima dalla Fondazione Astrid, i cui lavori sono stati coordinati dal costituzionalista prof. Roberto Zaccaria. Durante la presentazione del testo avvenuto il 6 aprile 2017 al Palazzo Giustiniani del Senato a Roma, Zaccaria ha auspicato che il testo stesso “possa essere accolto come una valida base di partenza per il futuro lavoro legislativo, e che possa essere presentato ed esaminato in Parlamento nella prossima legislatura”.

La seconda proposta riguarda un disegno di legge preparato dai deputati Luigi Laquaniti e Gessica Rostellato ed altri, dal titolo “Norme in materia di libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi”, agli atti della Camera dal 20 settembre 2017 e presentato a Palazzo San Macuto della Camera a Roma l’11 gennaio 2018 in un convegno dal titolo: “Libertà religiosa in Italia; tra intese e culti ammessiuna proposta di legge quadro per la prossima legislatura”.

Ad entrambe le proposte non è stato dato seguito.

Purtroppo dobbiamo dare atto come da un po’ di tempo in Italia, a livello sociale, parlamentare e governativo, le tante questioni legate alla libertà religiosa non facciano più notizia. Il tema del pluralismo religioso è ormai declinato mediaticamente per lo più in un’ottica di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, distorto dalle questioni e dal dibattito sulle migrazioni.

Si assiste quindi, in quest’ultimo periodo, a una fase di stallo legislativo sull’abrogazione delle leggi sui cosiddetti “culti ammessi” del 1929-1930.

Tale situazione è particolarmente problematica, perché segna una distanza rilevante tra culti (chiesa cattolica e confessioni con intesa) che hanno concluso accordi con lo Stato, facenti parte, almeno per ora, di un “ristretto gruppo confessionale” e confessioni prive di Intesa, la cui condizione giuridica è ancora in larga parte regolata dall’ormai antistorica legislazione sui “culti ammessi”.

Ciò in un contesto in cui la geografia religiosa nel nostro Paese dall’alba del nuovo secolo è profondamente mutata anche per effetto dei flussi migratori, con il diffondersi della presenza islamica difficilmente adattabile al principio regolatore delle Intese che suppone un interlocutore unitario e nazionale. In questa nuova complessa fase, si colloca il tentativo, ormai senza esito da circa trent’anni di un completo superamento della legge 24 giugno 1929 n. 1159 con una legge organica sulla libertà religiosa.

Già nel gennaio del 1984, contestualmente al compiersi della riforma concordataria e all’avvio della stagione delle intese, l’allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, si era posto il problema delle confessioni senza Intesa, auspicando una “normativa di diritto comune”, per eliminare “gli ostacoli che impediscano l’effettivo esercizio della libertà”, e “parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali”.

Considerazioni conclusive

Giunti al termine di questa ricostruzione storica, prendendo spunto dalla ricorrenza dei novant’anni dall’emanazione delle leggi sui “culti ammessi” che ci ha portati a fare una disamina dei problemi della libertà religiosa in Italia in questi ultimi centosettant’anni di storia, possiamo formulare qualche considerazione conclusiva, in prospettiva, volgendo lo sguardo all’orizzonte che ci attende.

Il presente e il futuro prossimo affondano le loro radici in un passato denso di complessi passaggi, spesso difficili e dolorosi, nello sviluppo della normativa statale e nella sua concreta applicazione. A ben vedere, occorre soprattutto sottolineare, specie nel momento presente, l’attualità e la vitalità della Costituzione repubblicana, caratterizzata da una “puntuale interpretazione del passato” e da una “singolare apertura verso il futuro”, e ben capace di dare riconoscimento alla libertà religiosa in tutti i suoi aspetti (individuale, collettivo, istituzionale).

Pertanto, per affrontare i problemi di una società divenuta rapidamente multireligiosa e multiculturale, manca all’appello proprio una legge organica sulla libertà religiosa, conforme agli standard costituzionali. Purtroppo le prospettive all’orizzonte non sono delle più favorevoli.

Infatti anche le Regioni stanno mettendo il loro zampino nel limitare la libertà religiosa con l’introduzione di norme relative alla tutela e al governo del territorio che in realtà sono assai restrittive per l’apertura di locali di culto. Si vedano le ultime tre leggi restrittive in materia di edilizia religiosa emanate negli anni 2015-2016 dalle Regioni Lombardia, Veneto e Liguria, sulla scia dell’emotività circa l’apertura di moschee, che hanno determinato la quasi impossibilità ad aprire un nuovo locale di culto in queste regioni e che vede anche le Regioni limitrofe, pur non avendo tali normative, iniziare un percorso di censimento nelle varie città di altre realtà religiose, diverse da quella cattolica, e dei loro locali di culto.

Infine, anche le disposizioni riportate nell’art. 13 del Contratto per il Governo del Cambiamento sottoscritto dagli attuali governanti, che prevede (proprio come le leggi del 1929-1930) l’istituzione di un registro dei ministri di culto ed il controllo dello Stato nel sistema autorizzativo per l’apertura dei locali di culto, sembrano portare ad un regresso della libertà religiosa, tornando indietro nel tempo.

Infatti, nel leggere l’art. 13 del “contratto” di Governo, nella parte riguardante le confessioni religiose riportata alla fine del paragrafo avente il titolo “Immigrazione: rimpatri e stop al business”, troviamo le seguenti indicazioni/disposizioni:

“Ai fini della trasparenza nei rapporti con le altre confessioni religiose, in particolare di quelle che non hanno sottoscritto le Intese con lo Stato italiano, e di prevenzione di eventuali infiltrazioni terroristiche, più volte denunciati a livello nazionale e internazionale, è necessario adottare una normativa ad hoc che preveda l’istituzione di un registro dei ministri di culto e la tracciabilità dei finanziamenti per la costruzione delle moschee e, in generale, dei luoghi di culto, anche se diversamente denominati. Inoltre, occorre disporre di strumenti adeguati per consentire il controllo e la chiusura immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché di moschee e di luoghi di culto, comunque denominati, che risultino irregolari. A tale riguardo, onde garantire un’azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale è necessario adottare una specifica legge quadro sulle moschee e luoghi di culto, che preveda anche il coinvolgimento delle comunità locali”.

Da notare come le parole “in particolare” sottintendano che non possano ritenersi al riparo da provvedimenti restrittivi neppure le confessione religiose che hanno già stipulato Intese.

Dal contenuto di questo articolo del “contratto”, sembrano risaltare tre strategie da applicare in un prossimo futuro alla rivisitazione delle norme in materia di libertà religiosa, che vanno sostanzialmente nella direzione di avere il controllo totale dell’esercizio di culto acattolico, forse simili alle leggi emanate in epoca fascista. Ecco queste tre strategie:

■  Regolamentare soprattutto le confessioni religiose che non hanno sottoscritto le Intese con lo Stato italiano.

■  Istituire il registro dei ministri di culto, per consentire quindi il normale svolgimento dei regolari incontri di chiesa in un locale aperto al pubblico.

■  Adottare una specifica legge quadro su tutto il territorio nazionale sulle aperture dei locali di culto.

Sembra, con tale atto di indirizzo del contratto di governo, un tornare indietro di 90 anni, sicuramente dettato da esigenze contingenti legati al flusso migratorio avvenuto in Italia negli ultimi anni.

Per un confronto rapido su quanto riportato nel contratto di governo, riporto, infine, uno degli articoli delle leggi sui “culti ammessi”, l’art. 3 del Regolamento del 1930 che riporta:

“I fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva autorizzazione dell’autorità governativa, tenere negli edifici aperti al culto… riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata (competente il Ministero degli Interni)…”.

Le Assemblee non vogliono sottoscrivere l’Intesa; non vogliono la nomina di ministri di culto, ragion per cui verso la fine degli anni ’70 del secolo scorso si è messo mano allo Statuto dell’Ente Morale imposto in periodo fascista, affinché non procedesse mai più alla nomina dei ministri di culto, indicati dalle singole comunità e da inoltrare al Ministero degli Interni per la prescritta approvazione.

Preghiamo il Signore per le autorità preposte e per il nostro Governo, per la saggezza nell’emanare leggi riguardanti questo ambito particolare in materia di libertà religiosa, affinché possa essere rivisto in meglio quanto preannunciato nel “contratto”.

Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità” (1Ti 2:1-2).