Un codice legislativo sorprendentemente attualeLA LEGGE DI MOSÈ: 1. PRINCIPI GENERALI Il confronto fra il il codice mosaico ed i codici penali dellantichità e del mondo moderno consente di verificare la grande attualità e modernità del corpo di leggi dettate da Dio a Mosè. Ancora oggi i Paesi del mondo giuridicamente più avanzati e civili sono proprio quelli che, al momento di redarre i propri codici, si sono in qualche modo ispirati ai principi scritturali validi per ogni tempo. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile ad insegnare, a correggere, a riprendere, ad educare alla giustizia (2Ti.3:16). Introduzione La Bibbia dice di sé stessa che ogni sua parte è ispirata da Dio, comprese quelle che appaiono le più difficili o le più lontane dalla nostra realtà quotidiana, le quali possono dimostrarsi invece fonti di preziosi insegnamenti ed esortazioni. È questo il caso del Pentateuco, specie nelle sue sezioni cerimoniali e legislative, che sembrano così ostiche a tanti credenti: con il presente studio vorremmo fornire, con lausilio del Signore, un contributo ad una lettura viva di questa parte della Bibbia, dimostrando come la Legge di Dio sia sorprendentemente attuale, e contenga principi profondi e meravigliosi che la pongono su un piano di superiorità, per esempio, rispetto ai più antichi codici penali. Essa, infatti, lungi dallessere antiquata, fu la prima grande legislazione penale della storia e, insieme al Codice Hammurabi, ha influenzato in passato ed influenza ancora oggi le legislazioni più progredite. Sotto questo profilo può affermarsi senza tema di smentita che, sebbene alcune leggi mosaiche avevano carattere temporaneo e per questo caddero in desuetudine col passare dei secoli, e malgrado ciò sia spesso disconosciuto dagli studiosi di diritto (anche se alcuni di loro hanno posto in evidenza la grande influenza delCristianesimo sul diritto romano classico e giustinianeo), non di meno tutte le società che sono state toccate dalla testimonianza biblica hanno sempre tratto grandi benefici nel conformarsi ai principi scritturali validi per ogni tempo. Gli ordinamenti giuridici dei Paesi nei quali è giunta la testimonianza evangelica sono ancora oggi i più civili ed avanzati del mondo, malgrado la realtà dominante di peccato ed il costume prevalente di allontanamento dagli insegnamenti divini, non solo nei principi astratti di diritto, ma anche e soprattutto nella prassi sociale quotidiana. Il taglio di lettura del presente studio sarà quello del confronto tra la Legge di Mosè e gli altri sistemi penali, antichi e moderni, confronto che evidenzierà a volte continuità ed a volte conflitto tra le leggi esaminate, a seconda di come gli uomini abbiano considerato le disposizioni contenute nella Parola di Dio. Analizzeremo, inoltre, aspetti riguardanti il solo diritto penale, tentando unanalisi che permetta la comparazione del dettato biblico con i sistemi penali dellantichità, ma soprattutto con le disposizioni degli ordinamenti giuridici moderni. Divideremo il lavoro in due parti: nella prima (principi generali) tratteremo la cosiddetta legge del taglione ed alcuni profili generali di diritto penale sostanziale e processuale; nella seconda (i delitti e le pene) esamineremo alcune figure delittuose previste dalla Bibbia, nonché le principali sanzioni ad esse collegate. Abbiamo cercato di conservare sempre un linguaggio semplice ed accessibile, evitando per quanto possibile il ricorso a termini tecnici. Al di là dei nostri sforzi, consegniamo questo studio nelle mani del Signore, affinché la Sua opera possa trarne beneficio ed essere glorificato il Suo nome, nel mondo come nella Chiesa e nei cuori di ogni singolo credente nato di nuovo. PRINCIPI GENERALI Il diritto penale ebraico è ancora oggi impostato sul modello biblico, anche se si differenzia da esso in molti punti e soprattutto nella prassi giudiziaria e di polizia. La Bibbia presenta, in ogni libro del Pentateuco esclusa la Genesi, delle vere e proprie norme penali che potrebbero formare un codice: nel libro dellEsodo, da 20:2 a 23:19; nel Levitico i capitoli 17 a 26; nei Numeri i brani 5:5-31, 27:1-11, 36:1-13; nel Deuteronomio i capitoli 12 a 28. Premessa Limitandoci ai soli aspetti penalistici, in linea generale possiamo sottolineare almeno tre aspetti: Per quanto riguarda i contenuti, la Legge di Mosè presenta i comandamenti di Dio per il popolo dIsraele liberato dallEgitto, rivelati circa 1400 anni prima di Cristo. Il Pentateuco manifesta la santità dellEterno, i cui occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male (Ab 1:13), ma evidenzia anche la miseria delluomo, che cade nella tentazione del peccato perché è incapace di osservare la Legge di Dio (Ro 7:7-13). Per quanto riguarda limpostazione, come tutti i suoi interventi nella storia delluomo, lEterno nella Sua Legge tenne in gran conto le idee di diritto e di giustizia prevalenti a quei tempi, ma nello stesso tempo le superò in perfezione morale e civile. Egli soddisfece lideale di giustizia di allora, conformandolo al proprio ogni qual volta vi fosse reale conflitto tra i due. Per quanto riguarda il risultato, esso fu duplice: il livello morale del popolo ebraico era certamente superiore a quello di qualsiasi altro popolo dellantichità; la legislazione penale ebraica era senzaltro più umana delle altre ad essa contemporanee, ma anche di molte altre, come per esempio quelle greca e romana. La legge del taglione La cosiddetta legge del taglione (Le 24:17-23) è, a nostro parere, il centro motore dellintera legge penale biblica, che è stata compilata intorno al 1400-1450 a.C.. Essa fu anche la legge fondamentale del Codice Hammurabi (1750 a.C. ca.), e delle XII Tavole romane (450 a.C.). Per ciò che concerne il rapporto fra il Pentateuco ed il Codice sumerico di Hammurabi, bisogna sottolineare la loro indipendenza ed il loro diverso spessore giuridico. In particolare: 1. Se è vero che la legge di Mosè è posteriore di circa tre secoli, è anche vero che nessuna influenza sumerica è in essa riscontrabile, dal momento che, in quei secoli, Israele subiva la schiavitù in Egitto e non aveva alcun rapporto con gli Imperi Orientali. La sostanziale originalità del Pentateuco è provabile, almeno sotto il profilo giuridico, rispetto al mondo egiziano, nel quale non esisteva neppure un vero e proprio ordinamento giuridico. 2. Il Codice di Hammurabi si rivela destinato ad una società ricca, divisa rigidamente in classi sociali (liberi, semiliberi, schiavi), e già di alto sviluppo economico-sociale: sono ad esempio già previste le figure del medico e dellarchitetto. Ci si potrebbe così attendere un diritto molto più avanzato di quello del Pentateuco, il quale era invece diretto ad una società nomade dedita alla pastorizia, senza nessuna struttura sociale fissa ed appena uscita da una lunga esperienza di schiavitù. Il confronto fra Mosè ed Hammurabi rivela invece la maggiore perfezione giuridica del primo, come vedremo più avanti, e questo non può che confermare lorigine divina del Pentateuco. Tornando alla Legge del taglione, essa è giudicata di solito come disumana, crudele, antiquata. Ma tale giudizio appare superficiale, e non tiene conto né del reale significato di questa legge, né di un duplice, necessario piano cronologico di analisi, che distingue loggi dallallora. Per oggi, non si può dimenticare quanto disse il Signore Gesù Cristo in Matteo 5:38-42, completando la legge del taglione: tutta la Legge fu data a causa della durezza dei cuori (Mr 10:5), ed essa fu adempiuta e completata dallinsegnamento di Cristo (Mt 5:17). A chi può sembrare superato il taglione, la Bibbia risponde con la legge dellamore: entrambe coesistono perfettamente nella mente di Dio, che è giustizia e amore, ma il porgere laltra guancia è un criterio ancora troppo alto perché una qualsiasi società umana attuale, dominata dal peccato, possa considerarlo diritto. Gli ordinamenti giuridici moderni si attestano di solito in posizione intermedia fra il Levitino ed il Sermone sul Monte, ma la maggior parte di essi è più vicina al taglione che allamore. Anche in questo senso, allora, lintera Legge di Dio contiene quella delluomo e ne rappresenta la mèta irraggiungibile. Per allora, la legge del taglione, comè espressa nella Bibbia, rappresentava un notevole progresso, una vera e propria rivoluzione normativa. A quel tempo, in quasi tutto il mondo conosciuto vigeva la legge della vendetta illimitata ad opera della parte lesa (cfr. Ge 4:23). La Parola di Dio pose invece un limite massimo ed invalicabile, una pena edittale oltre la quale non si poteva andare. Il taglione fu anche limitato da altre norme giuridico-morali, come il divieto della vendetta ed il comandamento dellamore verso il prossimo (Le 19:18), nonché della carità verso i propri nemici (cfr. Pr. 25:21). Oltre a ciò, la legge mosaica fu la prima (insieme al Codice Hammurabi), a sottrarre lapplicazione della pena allarbitrio individuale, introducendo la necessità dellintervento dellintera collettività, oppure di un terzo soggetto (il magistrato), che rappresentava la giustizia obiettiva e la garanzia per lapplicazione del diritto. La procedura giudiziaria Come abbiamo appena visto, per la legge mosaica la parte lesa non poteva farsi ragione da sé, come stabilivano quasi tutte le leggi penali del tempo, ma doveva denunciare laccaduto agli anziani della città, aspettandoli la mattina di buonora vicino le porte della città (cfr. il caso descritto in De 21:18-21, dove si tratta della disciplina pubblico di un figlio caparbio e ribelle verso i genitori). Questo fu il primo Tribunale umano, che nella Roma Imperiale trovò applicazione solo tredici secoli più tardi: alle porte della città lanziano-magistrato ascoltava le parti (cfr. Ru 4) e in convenuto aveva alla sua destra lattore (cfr. Sl 109:6). Se il convenuto non confessava la sua colpa, egli non poteva essere condannato senza lattestazione di almeno due testimoni degni di fede (De 19:15) e venivano sanzionate sia le false denunzie che le false testimonianze. Il compito del magistrato era quello di stabilire lesistenza del reato e di punire il peccato: egli doveva far giustizia, ed era tenuto ad assolvere linnocente e a condannare il colpevole (De 25:1), senza avere riguardi personali o accettare donativi (De 16:18-20). La sanzione doveva essere proporzionata alloffesa ed incombeva sul solo colpevole: la legge ebraica era lunica di quel tempo a proibire la punizione dei figli al posto dei genitori e viceversa (De 24:16). Nello stesso Codice Hammurabi, il soggetto offeso si rivolgeva al giudice soltanto se non era riuscito a comporre privatamente la lite, ed in caso di prove insufficienti vigeva il principio della presunzione di colpevolezza: limputato doveva immergersi in un fiume e solo se sopravviveva era dichiarato innocente, mentre se affogava Principi generali Da questi primi rilievi possono già notarsi degli interessanti paralleli con lodierno diritto penale italiano, anche sotto il profilo processuale: analizziamo, per ora, alcuni principi generali. 1. LA FUNZIONE DELLA PENA. Secoli di aspre discussioni hanno diviso gli studiosi su questo punto, ma in realtà essi non hanno fatto altro che seguire in linea di massima le indicazioni bibliche, magari senza neppure accorgersene Nella culla della civiltà giuridica, lOccidente, tre sono state le teorie più accreditate: a) Alcuni studiosi hanno fatto prevalere la teoria della retribuzione: il reo ha sbagliato e deve essere punito adeguatamente. La funzione del castigo è ancora oggi prevalente nel diritto penale italiano, ma fu la Bibbia (insieme con Hammurabi) il primo codice penale a riportare lo schema: Se uno (pecca) dovrà essere punito, oppure Chiunque (pecca) dovrà essere punito (cfr. Le 20): per lEterno il peccato non può restare impunito e lo scopo principale della pena è la punizione del male. b) Altri studiosi hanno preferito la teoria dellintimidazione: la punizione è necessaria per distogliere il singolo o la collettività dal commettere altri delitti. Anche qui, fu la Bibbia il primo codice ad insegnare, duemila anni prima del diritto romano: Gli altri ludranno e temeranno, e dallora in poi non si commetterà più in mezzo ad Israele una simile malvagità (De 19:20; Cfr. De. 13:11; 17:13; 21:21; ecc.). Solo con linfluenza del Cristianesimo, il diritto romano aderirà a questa visuale nella funzione della pena: Affinché, spaventati dallesempio, si commettano meno reati (Dig. 48, 19, 6, 1); Affinché in seguito né il colpevole né altri tentino di fare altrettanto (Dig. 48, 3, 6, 1). c) In tempi più recenti si è fatta avanti anche la teoria intermedia dellemenda: la punizione non è esclusa, ma va indirizzata al recupero ed al reinserimento sociale del reo. Soltanto questa teoria, che ha radici nella filosofia greca, non trova conferme bibliche: il Signore dice piuttosto che luomo, peccando, cade in uno stato di morte e separazione da Dio (Ro 6:23), e che i suoi pensieri divengono vani, lintelligenza si ottenebra, il cuore si indurisce. Il peccatore perde così ogni sentimento, diventa ignorante e si abbandona sempre di più al peccato (Ef 4:17-19). Lattuale società ha avvalorato le Scritture: il sostanziale fallimento di tutte le forme di pene alternative con finalità rieducative ha confermato lincapacità umana di redimere altri uomini dal punto di vista fisico e sociale, ma ancor più spirituale (cfr. Sl 49: 7-8). Per la Bibbia tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente soltanto per la Sua grazia, mediante la redenzione che è solo in Gesù Cristo (Ro 3:23-24). Il sangue di Cristo produce una redenzione spirituale, ma è anche lunico capace di trasformare lesistenza terrena dellindividuo e, quindi, della società. Ogni volta che luomo ha voluto discostarsi da questa legge di Dio, ha imboccato un vicolo cieco. 2. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DI PROPORZIONALITÀ. Lart. 1 del codice penale e lart. 25 della Costituzione affermano che le pene possono essere inflitte solo nei casi stabiliti dalla legge e con le modalità e nei limiti da questa fissati. Inoltre, la gravità della pena devessere commisurata alla gravità del reato. Questi non sono principi vecchi quanto il mondo, ma rappresentano piuttosto delle conquiste delle più moderne legislazioni: esse però hanno il loro antenato più prestigioso proprio nella famigerata legge del taglione, come espressa nella Bibbia. Questa aveva le medesime finalità del principio di legalità e di proporzionalità: fu il taglione, per esempio, a fissare per la prima volta dei limiti alla vendetta personale, ed a stabilire le modalità di esecuzione della pena. Basta confrontare il Levitico col Codice di Hammurabi, per scoprire che questultimo, pur fondato sul criterio del taglione, ritiene applicabile la medesima pena solo nel caso in cui le parti siano del medesimo rango sociale, perché altrimenti erano previste pene supplementari di vario genere per le persone meno abbienti. Oltre a questo, la Bibbia presenta unampia gamma di delitti, che costituiscono un numero chiuso: prevedendo anche i peccati commessi per errore (Nu 15:22-31), lEterno non dava possibilità di inventare nuovi delitti. Per ognuno di essi, inoltre, era prevista una pena commisurata alla gravità del fatto commesso. La Bibbia fu la prima legislazione penale oggi conosciuta ad introdurre il principio nullum crimen, nulla poena sine lege (= nessun reato e nessuna pena senza legge): ogni giudeo conosceva la Torah, e sapeva benissimo quali comportamenti violavano la Legge di Dio e quali ne fossero le conseguenze. Se egli peccava, non poteva giustificarsi adducendo la propria ignoranza dei dettami divini, né tanto meno la loro incompletezza o insufficienza: la legge penale non ammette ignoranza, si dice ancora oggi. 3. IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA PENA. Spesso in passato sono state inflitte pene a soggetti estranei ai fatti criminosi, solo perché componenti lo stesso gruppo sociale o la stessa famiglia di appartenenza del reo: basti pensare che secondo il Codice Hammurabi se crollava la casa costruita da un architetto e moriva il figlio del padrone, era il figlio dellarchitetto a dover essere ucciso (n. 230)! Ancora oggi questo sistema è usato in legislazioni meno progredite, ma anche da tutti gli Stati moderni in tempo di guerra, con listituto legale della rappresaglia. Lo stesso diritto penale italiano prevede la confisca di beni appartenenti a gruppi ed associazioni collegate ai singoli rei, nellipotesi di riorganizzazione del partito fascista o di associazione mafiosa. Si comprende allora perché gli studiosi salutarono come una conquista lart. 27 della Costituzione Italiana del 1948, il quale sanciva il principio secondo cui la responsabilità penale è personale. A ben vedere, però, questo principio non è altro che la trascrizione moderna di Deuteronomio 24:16 (Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato) e di Ezechiele 18:20 (Lanima che pecca sarà quella che morrà). La Legge di Dio ha sempre individuato la responsabilità personale, e ad essa ha collegato linflizione di pene individuali e mai collettive. (1. continua) |